Sez. 2,
Sentenza
n. 8335
del 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. G. Battista D'AVINO Presidente
" Antonio BRONZINI Consigliere
" Antonio PATIERNO "
" Vittorio VOLPE Rel. "
" Franco PAOLELLA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
LEONE Domenico, da Ruvo di Puglia, quale proc.re di Lovino Emma ved.
Caldarola; elett.te dom.to in Roma, Via P. Magno, 94 presso l'avv.
Giuliano Gramegna; rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Chieco per delega
a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
CALDAROLA Luigi, da Ruvo di Puglia, elett.te dom.to in Roma, Via
Virgilio. 8 presso l'avv. Enrico Ciccotti; rapp.to e difeso dall'avv.
Romano Giuseppe Pompeo per delega a margine del controricorso.
Controricorrente
per l'annullamento della sentenza della C.A. di Bari del
31-10-22-11-84.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26-4-89 dal Cons. Vittorio Volpe.
Per il ricorrente è comparso l'avv. Chieco, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Per il controricorrente è comparso l'avv. Romano, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ezio ROMAGNOLI,
che ha concluso per il rigetto del 1 motivo e accoglimento del 2 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 16 gennaio 1982 Domenico Leone, quale
procuratore di Emma Lovino ved. Caldarola, (1) aveva affidato in
deposito al figlio Luigi la somma di lire 5.000.000 con l'intesa che
alla sua morte la somma sarebbe stata restituita, rivalutata, alla
moglie Emma Lovino e che, deceduto il Caldarola il 3 settembre 1981,
il predetto figlio, benché ripetutamente sollecitato, si era
rifiutato di adempiere l'obbligo assunto con quella scrittura,
conveniva quest'ultimo dinanzi al tribunale di Trani per sentirlo
condannare alla restituzione della somma dovuta, debitamente
rivalutata.
Luigi Caldarola, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda,
negando di avere in realtà ricevuto la somma innanzi precisata.
Con sentenza del 15 febbraio 1983 il tribunale rigettava la
domanda, osservando che con l'accordo da tutte le parti (anche dalla
Lovino) sottoscritto si veniva a disporre di una somma (o si un
credito) di Rocco Caldarola per il tempo successivo alla sua morte,
vincolandolo e togliendogli la libertà di diversamente disporre in
epoca successiva, in tal modo, quindi, ponendo in essere un patto
successorio, come tale nullo ex art. 458 c.c.
Interponeva appello il Leone, deducendo che la convenzione del
1957 era un negozio inter vivos che non limitava in alcun modo la
libertà di testare del Caldarola; che si era trattato semplicemente
di un deposito irregolare e di un vero e proprio contratto a favore
di terzo; che la morte del Caldarola era stata considerata solo come
termine per l'esercizio da parte della Lovino del diritto di chiedere
la restituzione della somma tenuta in deposito da Luigi Caldarola.
Questi resisteva all'impugnazione.
La corte di appello di Bari, con sentenza 31 ottobre - 22 novembre
1984, rigettava l'appello e condannava l'appellante al rimborso delle
spese del grado in favore dell'appellato.
Ha proposto ricorso per cassazione il Leone, nell'anzidetta
qualità, sulla base di due motivi, successivamente illustrati con
memoria.
Resiste con controricorso Luigi Caldarola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa
applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 1362 e segg. c.c. in
relazione al disposto dell'art. 1321 c.c., per avere la corte di
appello erroneamente ritenuto Emma Lovino parte contrattuale nel
negozio intervenuto tra Rocco e Luigi Caldarola con la scrittura del
1957".
Egli deduce che le previsioni di tale scrittura si sostanziano in
due elementi: il deposito da parte di Rocco Cardarola di una somma di
denaro nella mani del figlio Luigi; l'obbligo di restituzione di tale
somma rivalutata, da effettuarsi in un certo momento (quello della
morte del depositante) a persona diversa da quest'ultimo.
È, quindi, evidente che il perfezionamento dei suddetti diritti
ed obblighi non abbisognava dell'intervento della Lovino e che,
pertanto, costei non era parte necessaria di quella convenzione:
diritti ed obblighi sarebbero stati, invero, validi ed efficaci anche
senza l'adesione della Lovino, soltanto beneficiaria di uno degli
effetti di un negozio che non concorse a formare.
Non può di conseguenza, secondo il ricorrente, ravvisarsi nella
specie un patto successorio, che sarebbe intervenuto non già con la
Lovino, che non può considerarsi parte contrattuale, bensì con
Luigi Caldarola, che, a sua volta, non è il beneficiario ultimo, ma
solo il depositario della somma in questione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa
applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 458 c.c., avendo la
corte di appello ritenuto l'assolutezza del divieto ivi disposto,
nonché degli artt. 1411 e 1412 c.c., avendo la corte di merito
ritenuto che unico e concreto esempio del contratto di cui alle
precisate norme sia quello dell'assicurazione sulla vita a favore di
terzo".
Sotto il primo profilo il ricorrente deduce che l'asserita
assolutezza del divieto posto dall'art. 458 c.c. è in contrasto con
tutto l'indirizzo giurisprudenziale sull'argomento, che tende a
restringere la portata del divieto stesso, ritenendolo di scarsa
rilevanza sociali, ed a richiedere che vi sia un preciso accordo tra
le parti diretto a far sorgere un vincolo, di cui la successiva
disposizione testamentaria costituisca in concreto l'adempimento. Con
il negozio in questione, al contrario, la Lovino ha acquistato nei
confronti di Luigi Caldarola un diritto autonomo, già perfetto,
senza bisogno di alcuna ulteriore disposizione attuativa.
L'asserita assolutezza è, inoltre, in contrasto, secondo il
ricorrente, con il dato normativo, che contiene alcune previsioni
costituenti altrettante deroghe legali al divieto dei patti
successori: fra queste, appunto, la fattispecie di cui all'art. 1412
c.c., del contratto a favore del terzo con prestazione da eseguirsi
dopo la morte dello stipulante, alla quale è da ricondursi il
negozio di cui trattasi.
Sotto questo profilo il ricorrente deduce che la sottoscrizione
della Lovino non esplicava neanche il limitato effetto di rendere
irrevocabile la stipulazione fra i due Caldarola, stante il disposto
dell'art. 1412,. primo comma, c.c., con la conseguenza che nessuna
vincolo sorgeva dalla convenzione, rispettivamente, a carico di Rocco
Caldarola ed a favore della Lovino, L'atto, poi, rispondeva ad un
interesse morale dello stipulante alla prestazione rivolta al terzo,
tenendo a realizzare, in via indiretta, un animus di liberalità.
Si tratta, invero, mancando ogni controprestazione da parte della
Lovino, di una donazione, e non già di una donazione diretta, come
ritenuto dalla corte di appello, ma di una donazione indiretta,
valida sotto l'aspetto formale. In questo contesto la morte di Rocco
Caldarola individuava soltanto il momento in cui la prestazione
doveva essere eseguita, secondo quanto disposto dall'art. 1412 c.c.
Deduce, infine, il ricorrente che il contratto de quo non poteva
compromettere la piena libertà del de cuius di disporre dei propri
beni, giacché il Caldarola, ai sensi dell'art. 1412, secondo comma,
c.c., avrebbe ben potuto, con disposizione testamentaria, revocare il
beneficio accordato alla Lovino.
I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati data la loro
stretta connessione, non possono essere accolti.
La questione prospettata riguarda la qualificazione del rapporto
sorto con la scrittura privata del 1957, la quale, secondo la
ricostruzione compiuta dai giudici del merito, avrebbe dato vita ad
un vero e proprio patto successorio istitutivo, come tale vietato
dalla legge (art. 458 c.c.), mentre, secondo il ricorrente, avrebbe
costituito un contratto a favore del terzo con effetti dalla morte
dello stipulante, giusta la previsione dell'art. 1412 c.c.,
contratto, quindi, a differenza del primo, consentito dalla legge,
non implicando alcun limite alla libertà di testare.
Ritiene la corte che i giudici del merito abbiano esattamente
qualificato il rapporto sulla base di un'attenta disamina della
predetta scrittura.
La corte d'appello ha confermato la statuizione del tribunale
osservando che con tale scrittura Rocco Caldarola intese provvedere,
almeno in parte (cioè limitatamente alla somma di lire 5.000.000),
alla propria successione, disponendo che alla sua morte il diritto
alla restituzione della somma depositata presso il figlio Luigi
potesse essere esercitato solo dalla Lovino, e ciò allo scopo di
assicurarle una vita dignitosa e conforme al grado sociale; che, in
sostanza, con la convenzione, oltre ad un contratto di deposito
irregolare, si realizzò anche una donazione del relativo diritto di
credito del depositante, ossia si trasmise alla Lovino il diritto di
chiedere la restituzione della somma solo dopo la morte del
depositante e per effetto di tale morte; che si trattava di un
contratto trilaterale, in quanto la Lovino era parte interessata e
necessaria della complessa convenzione, sia rispetto al contratto di
deposito (art. 1773 e 1777 c.c.) sia rispetto alla donazione in suo
favore; che per effetto della convenzione il depositante e il
depositario restavano vincolati nei confronti della Lovino,
leggendosi in essa che le parti si obbligavano a dare fedele
esecuzione al contratto nei termini e nei modi convenuti; che le
espressioni usate nel contratto non lasciavano dubbi circa il
carattere mortis causa di esso, la morte del Caldarola non avendo il
significato di un mero termine, ma rappresentando l'evento che
rendeva operante il diritto attribuito alla Lovino a titolo di
liberalità; che, pertanto, il predetto Caldarola aveva inteso
provvedere alla propria successione a favore della moglie non
mediante un testamento, sempre revocabile, ma mediante un contratto
che vincolava le parti alla sua piena esecuzione, nullo ai sensi
dell'art. 458 c.c.; che non poteva ravvisarsi nella specie un
contratto a favore del terzo con prestazione dopo la morte dello
stipulante, in quanto in questo contratto non si ha il trasferimento
di un diritto, a causa di morte, da un soggetto all'altro, bensì
l'acquisto di un diritto autonomo da parte del beneficiario; che
furono, invece, posti in essere due distinti contratti, fra loro
collegati: un contratto di deposito tra i Caldarola ed una donazione
diretta tra i due coniugi (anche per questo aspetto nulla, oltre che
per motivi di forma e per essere stata fatta mortis causa).
Nelle sue linee essenziali la motivazione della sentenza di
appello resiste alle censure mosse dal ricorrente.
Come questa corte ha già avuto occasione di precisare, per
effetto del divieto dei patti successori, sancito dall'art. 458 c.c.,
non costituiscono valida fonte di obbligazione le convenzioni con cui
una delle parti abbia inteso provvedere, in tutto o parzialmente,
alla propria successione e l'altra acquistare, ad anticipato titolo
di erede o di legatario, diritti su beni del futuro patrimonio
ereditario del disponente (v. sent. 22 luglio 1971 n. 2404).
Nella ricerca e nella identificazione della volontà delle parti,
in applicazione delle regole ermeneutiche stabilite dalla legge per
l'interpretazione dei contratti, la corte d'appello, condividendo
quanto già ritenuto in proposito dal primo giudice, con
apprezzamento di merito scevro di vizi logici e di errori di diritto,
ha ravvisato nella convenzione di cui trattasi appunto gli elementi
della fattispecie descritta dall'art. 485 c.c., avendo Rocco
Caldarola in effetti con essa disposto, limitatamente alla somma
anzidetta, della propria successione, obbligandosi a tener ferma
l'attribuzione patrimoniale fatta a favore della propria moglie, alla
quale il depositario, alla morte di esso Caldarola, avrebbe dovuto
restituire la somma.
La partecipazione della beneficiaria alla pattuizione ebbe lo
scopo, secondo il motivato apprezzamento dei giudici del merito, di
vincolare nei suoi confronti il disponente, in piena violazione della
predetta norma, la quale persegue la finalità di evitare che la
libera volontà del testatore sia menomata in consegue di un patto
che incida sull'oggetto della successione.
Risulta a ragione esclusa la figura del contratto a favore del
terzo, nella ipotesi particolare di cui all'art. 1412 c.c.
(prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante).
A tale riguardo va in primo luogo precisato che, come questa corte
ha già ritenuto, nel contratto a favore di terzo, quest'ultimo non
è parte, ne' in senso formale, ne' in senso sostanziale, e deve
limitarsi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente
costituito e complementare operante (v. sent. 4 dicembre 1978 n.
5699).
L'accertata partecipazione della Lovino al contratto esclude,
quindi, che questo possa qualificarsi come contratto a favore del
terzo.
Tale figura risulta, poi, fondatamente esclusa anche perché nel
caso previsto dalla norma di cui all'art. 1412 c.c. la stipulazione,
inter vivos, è immediatamente operante a favore del terzo, come si
desume dal secondo comma dello stesso articolo, per il quale la
prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se
questo premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato
revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Nel caso di specie, invece, il diritto alla restituzione della
somma data in deposito è stato attribuito alla Lovino con effetto
dalla morte del disponente, intendendo questi, come si è detto,
assicurarle "una vita dignitosa e conforme al grado sociale": tipica
disposizione, dunque, a causa di morte, concretatasi, però, in un
contratto che, per i vincoli che importava, correttamente è stato
considerato contra legem.
Ne consegue che gli effetti del contratto in questione non possono
ridursi a quello di un semplice deposito a favore di terzi (figura
riconducibile allo schema del contratto a favore di terzi), che,
secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, avrebbe bensì importato
una liberalità a favore della Lovino, ma solo come conseguenza non
diretta del contratto stesso.
Nella previsione contrattuale la Lovino doveva subentrare al
marito, nella titolarità e nell'esercizio del diritto alla
restituzione, al momento della sua morte, che così, come
correttamente ha ritenuto il giudice d'appello. era l'evento che
rendeva operante il trasferimento.
È stata, quindi, in sostanza, ben individuata dal predetto
giudice la natura complessa della convenzione, concretante un
contratto di deposito irregolare tra i due Caldarola ed una donazione
diretta tra Rocco Caldarola e la Lovino, nulla (oltre che per difetto
di forma) in quanto donazione mortis causa, compresa nello schema dei
patti successori istitutivi: erano evidenti, infatti, nel caso in
esame, la funzione di liberalità successoria dell'attribuzione e
l'obbligo contrattuale di tener ferma l'attribuzione stessa,
risultando in tal modo vincolata la libertà di Rocco Caldarola di
disporre dei propri beni fino al momento della morte.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 26 aprile 1989 nella camera di consiglio
della Seconda sezione civile della Corte di Cassazione.
(1) premesso che con scrittura privata del 31 luglio 1957 Rocco
Caldarola