Corte Suprema di Cassazione
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Sez. 2, Sentenza n. 8335 del 1990

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. G. Battista D'AVINO Presidente
" Antonio BRONZINI Consigliere
" Antonio PATIERNO "
" Vittorio VOLPE Rel. "
" Franco PAOLELLA "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
LEONE Domenico, da Ruvo di Puglia, quale proc.re di Lovino Emma ved. Caldarola; elett.te dom.to in Roma, Via P. Magno, 94 presso l'avv. Giuliano Gramegna; rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Chieco per delega a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
CALDAROLA Luigi, da Ruvo di Puglia, elett.te dom.to in Roma, Via Virgilio. 8 presso l'avv. Enrico Ciccotti; rapp.to e difeso dall'avv. Romano Giuseppe Pompeo per delega a margine del controricorso. Controricorrente
per l'annullamento della sentenza della C.A. di Bari del 31-10-22-11-84.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-4-89 dal Cons. Vittorio Volpe.
Per il ricorrente è comparso l'avv. Chieco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Per il controricorrente è comparso l'avv. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ezio ROMAGNOLI, che ha concluso per il rigetto del 1 motivo e accoglimento del 2 . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 16 gennaio 1982 Domenico Leone, quale procuratore di Emma Lovino ved. Caldarola, (1) aveva affidato in deposito al figlio Luigi la somma di lire 5.000.000 con l'intesa che alla sua morte la somma sarebbe stata restituita, rivalutata, alla moglie Emma Lovino e che, deceduto il Caldarola il 3 settembre 1981, il predetto figlio, benché ripetutamente sollecitato, si era rifiutato di adempiere l'obbligo assunto con quella scrittura, conveniva quest'ultimo dinanzi al tribunale di Trani per sentirlo condannare alla restituzione della somma dovuta, debitamente rivalutata.
Luigi Caldarola, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda, negando di avere in realtà ricevuto la somma innanzi precisata. Con sentenza del 15 febbraio 1983 il tribunale rigettava la domanda, osservando che con l'accordo da tutte le parti (anche dalla Lovino) sottoscritto si veniva a disporre di una somma (o si un credito) di Rocco Caldarola per il tempo successivo alla sua morte, vincolandolo e togliendogli la libertà di diversamente disporre in epoca successiva, in tal modo, quindi, ponendo in essere un patto successorio, come tale nullo ex art. 458 c.c.
Interponeva appello il Leone, deducendo che la convenzione del 1957 era un negozio inter vivos che non limitava in alcun modo la libertà di testare del Caldarola; che si era trattato semplicemente di un deposito irregolare e di un vero e proprio contratto a favore di terzo; che la morte del Caldarola era stata considerata solo come termine per l'esercizio da parte della Lovino del diritto di chiedere la restituzione della somma tenuta in deposito da Luigi Caldarola. Questi resisteva all'impugnazione.
La corte di appello di Bari, con sentenza 31 ottobre - 22 novembre 1984, rigettava l'appello e condannava l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore dell'appellato.
Ha proposto ricorso per cassazione il Leone, nell'anzidetta qualità, sulla base di due motivi, successivamente illustrati con memoria.
Resiste con controricorso Luigi Caldarola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione al disposto dell'art. 1321 c.c., per avere la corte di appello erroneamente ritenuto Emma Lovino parte contrattuale nel negozio intervenuto tra Rocco e Luigi Caldarola con la scrittura del 1957".
Egli deduce che le previsioni di tale scrittura si sostanziano in due elementi: il deposito da parte di Rocco Cardarola di una somma di denaro nella mani del figlio Luigi; l'obbligo di restituzione di tale somma rivalutata, da effettuarsi in un certo momento (quello della morte del depositante) a persona diversa da quest'ultimo. È, quindi, evidente che il perfezionamento dei suddetti diritti ed obblighi non abbisognava dell'intervento della Lovino e che, pertanto, costei non era parte necessaria di quella convenzione:
diritti ed obblighi sarebbero stati, invero, validi ed efficaci anche senza l'adesione della Lovino, soltanto beneficiaria di uno degli effetti di un negozio che non concorse a formare.
Non può di conseguenza, secondo il ricorrente, ravvisarsi nella specie un patto successorio, che sarebbe intervenuto non già con la Lovino, che non può considerarsi parte contrattuale, bensì con Luigi Caldarola, che, a sua volta, non è il beneficiario ultimo, ma solo il depositario della somma in questione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 458 c.c., avendo la corte di appello ritenuto l'assolutezza del divieto ivi disposto, nonché degli artt. 1411 e 1412 c.c., avendo la corte di merito ritenuto che unico e concreto esempio del contratto di cui alle precisate norme sia quello dell'assicurazione sulla vita a favore di terzo".
Sotto il primo profilo il ricorrente deduce che l'asserita assolutezza del divieto posto dall'art. 458 c.c. è in contrasto con tutto l'indirizzo giurisprudenziale sull'argomento, che tende a restringere la portata del divieto stesso, ritenendolo di scarsa rilevanza sociali, ed a richiedere che vi sia un preciso accordo tra le parti diretto a far sorgere un vincolo, di cui la successiva disposizione testamentaria costituisca in concreto l'adempimento. Con il negozio in questione, al contrario, la Lovino ha acquistato nei confronti di Luigi Caldarola un diritto autonomo, già perfetto, senza bisogno di alcuna ulteriore disposizione attuativa. L'asserita assolutezza è, inoltre, in contrasto, secondo il ricorrente, con il dato normativo, che contiene alcune previsioni costituenti altrettante deroghe legali al divieto dei patti successori: fra queste, appunto, la fattispecie di cui all'art. 1412 c.c., del contratto a favore del terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, alla quale è da ricondursi il negozio di cui trattasi.
Sotto questo profilo il ricorrente deduce che la sottoscrizione della Lovino non esplicava neanche il limitato effetto di rendere irrevocabile la stipulazione fra i due Caldarola, stante il disposto dell'art. 1412,. primo comma, c.c., con la conseguenza che nessuna vincolo sorgeva dalla convenzione, rispettivamente, a carico di Rocco Caldarola ed a favore della Lovino, L'atto, poi, rispondeva ad un interesse morale dello stipulante alla prestazione rivolta al terzo, tenendo a realizzare, in via indiretta, un animus di liberalità. Si tratta, invero, mancando ogni controprestazione da parte della Lovino, di una donazione, e non già di una donazione diretta, come ritenuto dalla corte di appello, ma di una donazione indiretta, valida sotto l'aspetto formale. In questo contesto la morte di Rocco Caldarola individuava soltanto il momento in cui la prestazione doveva essere eseguita, secondo quanto disposto dall'art. 1412 c.c. Deduce, infine, il ricorrente che il contratto de quo non poteva compromettere la piena libertà del de cuius di disporre dei propri beni, giacché il Caldarola, ai sensi dell'art. 1412, secondo comma, c.c., avrebbe ben potuto, con disposizione testamentaria, revocare il beneficio accordato alla Lovino.
I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati data la loro stretta connessione, non possono essere accolti.
La questione prospettata riguarda la qualificazione del rapporto sorto con la scrittura privata del 1957, la quale, secondo la ricostruzione compiuta dai giudici del merito, avrebbe dato vita ad un vero e proprio patto successorio istitutivo, come tale vietato dalla legge (art. 458 c.c.), mentre, secondo il ricorrente, avrebbe costituito un contratto a favore del terzo con effetti dalla morte dello stipulante, giusta la previsione dell'art. 1412 c.c., contratto, quindi, a differenza del primo, consentito dalla legge, non implicando alcun limite alla libertà di testare. Ritiene la corte che i giudici del merito abbiano esattamente qualificato il rapporto sulla base di un'attenta disamina della predetta scrittura.
La corte d'appello ha confermato la statuizione del tribunale osservando che con tale scrittura Rocco Caldarola intese provvedere, almeno in parte (cioè limitatamente alla somma di lire 5.000.000), alla propria successione, disponendo che alla sua morte il diritto alla restituzione della somma depositata presso il figlio Luigi potesse essere esercitato solo dalla Lovino, e ciò allo scopo di assicurarle una vita dignitosa e conforme al grado sociale; che, in sostanza, con la convenzione, oltre ad un contratto di deposito irregolare, si realizzò anche una donazione del relativo diritto di credito del depositante, ossia si trasmise alla Lovino il diritto di chiedere la restituzione della somma solo dopo la morte del depositante e per effetto di tale morte; che si trattava di un contratto trilaterale, in quanto la Lovino era parte interessata e necessaria della complessa convenzione, sia rispetto al contratto di deposito (art. 1773 e 1777 c.c.) sia rispetto alla donazione in suo favore; che per effetto della convenzione il depositante e il depositario restavano vincolati nei confronti della Lovino, leggendosi in essa che le parti si obbligavano a dare fedele esecuzione al contratto nei termini e nei modi convenuti; che le espressioni usate nel contratto non lasciavano dubbi circa il carattere mortis causa di esso, la morte del Caldarola non avendo il significato di un mero termine, ma rappresentando l'evento che rendeva operante il diritto attribuito alla Lovino a titolo di liberalità; che, pertanto, il predetto Caldarola aveva inteso provvedere alla propria successione a favore della moglie non mediante un testamento, sempre revocabile, ma mediante un contratto che vincolava le parti alla sua piena esecuzione, nullo ai sensi dell'art. 458 c.c.; che non poteva ravvisarsi nella specie un contratto a favore del terzo con prestazione dopo la morte dello stipulante, in quanto in questo contratto non si ha il trasferimento di un diritto, a causa di morte, da un soggetto all'altro, bensì l'acquisto di un diritto autonomo da parte del beneficiario; che furono, invece, posti in essere due distinti contratti, fra loro collegati: un contratto di deposito tra i Caldarola ed una donazione diretta tra i due coniugi (anche per questo aspetto nulla, oltre che per motivi di forma e per essere stata fatta mortis causa). Nelle sue linee essenziali la motivazione della sentenza di appello resiste alle censure mosse dal ricorrente.
Come questa corte ha già avuto occasione di precisare, per effetto del divieto dei patti successori, sancito dall'art. 458 c.c., non costituiscono valida fonte di obbligazione le convenzioni con cui una delle parti abbia inteso provvedere, in tutto o parzialmente, alla propria successione e l'altra acquistare, ad anticipato titolo di erede o di legatario, diritti su beni del futuro patrimonio ereditario del disponente (v. sent. 22 luglio 1971 n. 2404). Nella ricerca e nella identificazione della volontà delle parti, in applicazione delle regole ermeneutiche stabilite dalla legge per l'interpretazione dei contratti, la corte d'appello, condividendo quanto già ritenuto in proposito dal primo giudice, con apprezzamento di merito scevro di vizi logici e di errori di diritto, ha ravvisato nella convenzione di cui trattasi appunto gli elementi della fattispecie descritta dall'art. 485 c.c., avendo Rocco Caldarola in effetti con essa disposto, limitatamente alla somma anzidetta, della propria successione, obbligandosi a tener ferma l'attribuzione patrimoniale fatta a favore della propria moglie, alla quale il depositario, alla morte di esso Caldarola, avrebbe dovuto restituire la somma.
La partecipazione della beneficiaria alla pattuizione ebbe lo scopo, secondo il motivato apprezzamento dei giudici del merito, di vincolare nei suoi confronti il disponente, in piena violazione della predetta norma, la quale persegue la finalità di evitare che la libera volontà del testatore sia menomata in consegue di un patto che incida sull'oggetto della successione.
Risulta a ragione esclusa la figura del contratto a favore del terzo, nella ipotesi particolare di cui all'art. 1412 c.c. (prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante). A tale riguardo va in primo luogo precisato che, come questa corte ha già ritenuto, nel contratto a favore di terzo, quest'ultimo non è parte, ne' in senso formale, ne' in senso sostanziale, e deve limitarsi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito e complementare operante (v. sent. 4 dicembre 1978 n. 5699).
L'accertata partecipazione della Lovino al contratto esclude, quindi, che questo possa qualificarsi come contratto a favore del terzo.
Tale figura risulta, poi, fondatamente esclusa anche perché nel caso previsto dalla norma di cui all'art. 1412 c.c. la stipulazione, inter vivos, è immediatamente operante a favore del terzo, come si desume dal secondo comma dello stesso articolo, per il quale la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questo premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente. Nel caso di specie, invece, il diritto alla restituzione della somma data in deposito è stato attribuito alla Lovino con effetto dalla morte del disponente, intendendo questi, come si è detto, assicurarle "una vita dignitosa e conforme al grado sociale": tipica disposizione, dunque, a causa di morte, concretatasi, però, in un contratto che, per i vincoli che importava, correttamente è stato considerato contra legem.
Ne consegue che gli effetti del contratto in questione non possono ridursi a quello di un semplice deposito a favore di terzi (figura riconducibile allo schema del contratto a favore di terzi), che, secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, avrebbe bensì importato una liberalità a favore della Lovino, ma solo come conseguenza non diretta del contratto stesso.
Nella previsione contrattuale la Lovino doveva subentrare al marito, nella titolarità e nell'esercizio del diritto alla restituzione, al momento della sua morte, che così, come correttamente ha ritenuto il giudice d'appello. era l'evento che rendeva operante il trasferimento.
È stata, quindi, in sostanza, ben individuata dal predetto giudice la natura complessa della convenzione, concretante un contratto di deposito irregolare tra i due Caldarola ed una donazione diretta tra Rocco Caldarola e la Lovino, nulla (oltre che per difetto di forma) in quanto donazione mortis causa, compresa nello schema dei patti successori istitutivi: erano evidenti, infatti, nel caso in esame, la funzione di liberalità successoria dell'attribuzione e l'obbligo contrattuale di tener ferma l'attribuzione stessa, risultando in tal modo vincolata la libertà di Rocco Caldarola di disporre dei propri beni fino al momento della morte. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 26 aprile 1989 nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte di Cassazione. (1) premesso che con scrittura privata del 31 luglio 1957 Rocco Caldarola